Patrocinio a spese dello stato
Con decreto ministeriale del 23 luglio 2020, pubblicato sulla G. U. n. 24 del 30 gennaio 2021, l’importo di cui all’art. 76 del D.P.R. 115/2002 – che fissa le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è stato aggiornato ad euro 11.746,68.
Si rammenta che l’art. 76 del D.P.R. 115/2002 dispone che possa essere ammesso al patrocinio il titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, come risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo di €. 11.746,68 sopra indicato.
A tal fine si precisa che:
· al raggiungimento della somma di € 11.746,68 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare (anche di fatto) risultante dallo stato di famiglia; il cumulo del reddito non opera, e pertanto si tiene conto del solo reddito personale del richiedente, quando sono oggetto di causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi (ad es. separazione personale)
· conformemente al principio di recente condiviso dal Tribunale di Vercelli, con riferimento al “reddito risultante dall’ultima dichiarazione” si intenderà il reddito risultante dall’ultimo anno di imposta maturato anche se non ancora depositata la relativa dichiarazione perché non ancora scaduto il periodo per il deposito della stessa (e non il reddito di cui all’ultima dichiarazione effettivamente depositata).
Secondo quanto previsto dall’art. 79 del D.P.R. 115/2002, la situazione reddituale dovrà essere attestata mediante “una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76” (fermo restando ovviamente ogni esame e/o controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla veridicità della situazione reddituale dichiarata).
Si precisa altresì che anche con riferimento alla situazione reddituale del nucleo familiare verrà accettata l’autocertificazione redatta dal richiedente.
Pertanto, ai fini del deposito della domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovrà essere utilizzata la modulistica disponibile sul sito dell’Ordine, da compilarsi correttamente ed integralmente, senza allegare la dichiarazione dei redditi, CUD o documento equipollente, essendo sufficiente l’autocertificazione prevista dall’art. 79 DPR 115/2002;
Alla domanda dovrà essere allagata la seguente documentazione:
· Copia carta di identità del richiedente;
· Copia codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare (maggiorenni e minorenni);
· Autocertificazione relativa alla residenza ed allo stato di famiglia del richiedente;
· Autocertificazione del reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente e dei componenti il nucleo familiare (come risultanti dall’ultima dichiarazione disponibile secondo quanto sopra specificato);
· Autocertificazione dei conviventi maggiorenni del proprio reddito imponibile ai fini IRPEF.
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i documenti che l’istante pone a fondamento della propria domanda giudiziale come risultanti, a titolo esemplificativo, dal file “Istruzioni compilazione domanda”.
Si precisa che la domanda dovrà essere compilata integralmente ed essere priva di cancellazioni.
Istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
In allegato e’ disponibile il modello di domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con indicazione dei documenti da allegare contenuta nel file “Istruzioni compilazione domanda”.
L’istanza e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo istanzepatrocinio@ordineavvocativercelli.eu.
Dovranno essere allegati alla PEC due file distinti in formato PDF, uno contenente l’istanza e l’altro contenente tutta la documentazione da allegare.
Qualora i Consiglieri delegati, in sede di verifica delle istanze, riscontrassero la necessità di richiedere integrazioni e/o rettifiche, la Segreteria dell’Ordine provvederà ad inviare un PEC all’Avvocato dell’istante con indicazione delle integrazioni necessarie e/o di eventuali documenti mancanti.
Al tal fine, onde consentire un più agevole controllo da parte della Segreteria, si precisa che dovrà essere inoltrata nuovamente sia la domanda di ammissione che l’intera documentazione, sempre a mezzo PEC all’indirizzo istanzepatrocinio@ordineavvocativercelli.eu, con due file distinti in formato PDF, come sopra specificato.
Nel corso di ciascuna riunione del Consiglio verranno esaminate le domande presentate sino a cinque giorni prima della seduta; le domande presentate oltre tale termine verranno esaminate nella seduta successiva.
Domanda di iscrizione alle liste degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato
Per essere inseriti negli elenchi degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato è necessario presentare istanza al Consiglio dell’Ordine, utilizzando la modulistica disponibile in allegato, in base alla materia prescelta: civile e amministrativa, penale.
Lo Sportello del Patrocinio a spese dello Stato è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.